ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLI E LIMITI TEMPORALI
Prima di analizzare l’istituto dell’assegno di mantenimento per la prole, è necessario fare alcune premesse. La Costituzione e il Codice civile stabiliscono precisi obblighi a carico dei genitori ossia quelli di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente” i figli (art. 147 c.c.). Il mantenimento economico dei figli può proseguire (e solitamente prosegue) dopo il raggiungimento della maggiore età, anche quando i genitori risultano separati. L’art. 155-quinquies del Codice civile, come modificato dalla L. n. 54/2006, stabilisce che il giudice “può disporre in favore dei figli maggiorenni, non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico”.
Molti si chiedono quanto possa durare l’obbligo al mantenimento dei propri figli nel caso di separazione o divorzio.
Solitamente tale obbligo dura fino a quando il figlio diventa economicamente indipendente, ma non sempre ciò avviene nei tempi che si ritengono adeguati.
Tale limite temporale è stabilito da una ordinanza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, ord. del 29.03.2016.) e coincide con il compimento del 34° anno di età. Nel momento in cui il figlio compie 34 anni, cessa l’obbligo al mantenimento da parte del genitore. Tale ordinanza tiene conto delle statistiche ufficiali, nazionali ed europee e giustifica tale decisione precisando che “Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente dal punto di vista economico e, quindi, privo di una adeguata retribuzione e stabile lavoro, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che gli fa perdere il diritto al mantenimento. Solo se egli riesce a dimostrare il suo stato di bisogno, e quindi di essere incapace a procurarsi lo stretto indispensabile di cui vivere il genitore resta tenuto a versargli gli alimenti, ma non più di questo”.
In quest’ultimo caso gli alimenti costituiscono, a differenza del mantenimento, una somma minima, quella strettamente necessaria alla sua sopravvivenza.
La stessa Cassazione a riguardo precisa che “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”,(Cass. sent. n. 18076/14 del 20.08.2014) percorso che, secondo i giudici milanesi, si può considerare compiuto al 35 anno di età.
Tale principio è valido non solo per il genitore che, dopo la separazione con l’ex coniuge, non convive più con il figlio, ma anche per quello presso il quale questi continua ad avere la propria residenza, coabitando, e che, quindi, materialmente ogni giorno provvede al suo mantenimento.