Fallimento: privilegiati i crediti per retribuzioni, IVA e CPA
L’estensione del privilegio ex art. 2751-bis, c.c., appare particolarmente rilevante, soprattutto in relazione alle procedure fallimentari: dal 1° gennaio di quest’anno, in pratica, anche le istanze di ammissione al passivo dei professionisti per crediti IVA o per i contributi previdenziali saranno accolte e ne verranno riconosciuti come crediti privilegiati e non, invece, come chirografari.
Il grado preferenziale viene, pertanto, esteso a tutte le categorie professionali per quanto riguarda il contributo integrativo, che fin’ora era stato ammesso solo per i dottori commercialisti e per i ragionieri.
Anche l’IVA, alla quale era attribuito soltanto un privilegio speciale, passa ora definitivamente nel novero di quelli generali, risolvendo definitivamente la questione, che in passato aveva generato non poca confusione, relativa all’azione di rivalsa IVA e al rischio di un indebito arricchimento in capo al fallimento.